DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "ARCOLE" - Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana del 13/09/2000
Art.1. La denominazione di origine
controllata "Arcole" è riservata ai vini che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "Arcole"
bianco (anche nella versione spumante), "Arcole" rosso
(anche nella versione "novello"), "Arcole"
Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione
frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.
I vini a denominazione di origine controllata "Arcole",
con il riferimento al nome del vitigno, devono essere prodotti
esclusivamente da vigneti piantati in terreni tendenzialmente
sabbiosi all'interno dell'area di
produzione di cui all'art.3, lettera b). La menzione "riserva"
è riservata alle tipologie "Arcole" Merlot, Cabernet
Sauvignon e Cabernet.
Art.2. I vini a denominazione di origine controllata "Arcole"
con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot
Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet
Sauvignon e Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon
e/o Carmenére) devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti
vitigno per almeno l'85%.
Art. 3. a) La zona di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata “Arcole” comprende: provincia
di Verona l’intero territorio dei comuni di: Arcole, Cologna
Veneta, Albaredo d’Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore
d’Adige, e parzialmente il territorio dei comuni di Caldiero,
San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno,
Pressana, Vago e San Martino B.A., e in provincia di Vicenza gli
interi territori comunali di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano,
Somano.
L’area è così delimitata: a partire dal Km
322 della strada statale il, il limite segue verso ovest la suddetta
strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale
di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l’unghia
di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando
verso nord sulla ss. 11. Da qui il limite prosegue verso ovest
lungo la ss. 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l’autostrada
Serenissima che segue in comune di San Martino B.A. fino alla
località Mulino Vecchio, da qui continua verso Sud lungo
il confine comunale di San Martino B.A. fino in prossimità
della località Pontoncello dove segue il confine del comune
di Zevio per tutto il suo sviluppo
a Sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale
di Belfiore; lo segue lungo l’Adige verso Albaredo fino
alla località Moggia.
Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo
fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località
Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn
per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi
di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso Nord
il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue
quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località
Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume
Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada
ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.
Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confile comunale
fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino
a collegarsi con il confine provinciale padovano in località
Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando
prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via
Argine Padovano, entrando nel comune di Rovereto di Guà,
oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume
Guà.
Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione
nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Rovereto
di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui
viene seguito il confine del comune di Cologna verso est fino
alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest,
lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano
e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord
fino allo scoio Ronego ed al confine del comune di Orgiano. Da
qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando
per Case Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando
per la località Pozza fino al Ponte Sbuso. Da qui si dirige
a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario
fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per
breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine
comunale di Sossano, passando per la località Campagnola
e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende
verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo
fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo
lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località
Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve
tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo. Presso il
monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue
verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo
infine il fiume Bredola che costeggia verso sudest per poi continuare
verso nord passando per la località Canova e Navesella.
Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando
per la località Frigon basso e la località Muraro
dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene
seguito verso Nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia
fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare
verso est in prossimità della s.s. 11, passando per Ca Bandia
fino alla località Ciion per poi dirigersi verso sud-est
e raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località
Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine
provinciale tra Verona e Vicenza fino alla s.s. 11 a Torri di Confine
e continuare verso nord fino all’autostrada Serenissima. Questa
viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà
ed entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo
l’autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso
Sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul
torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San
Bonifacio. La s.s. 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto
di partenza al Km. 322.
b) La zona di produzione dei vini che fanno riferimento
al nome di vitigno di cui all’art. 2, comma 1, comprende
in parte, il territorio amministrativo dei comuni di: Arcole,
Albaredo d’Adige, Belfiore, Cologna Veneta, San Bonifacio,
Veronella e Zimella. Tale zona è così delimitata:
a partire dal comune di San Bonifacio all’altezza di Km
322 della s.s. 11 il limite segue il confine comunale di San Bonifacio
in direzione ovest fino al centro abitato di Castelletto, dove
si inserisce a sud sulla strada provinciale di San Lorenzo per
Belfiore. Prosegue per le località di fornace ceramica,
Mozzele di Sopra incrocia lo scolo Sereghetto che costeggia ad
ovest, fino all’altezza del cimitero di Belfiore, si immette
sulla strada provinciale delle Terme e verso sud la segue per
un breve tratto sino alla località Casoni. Dopo il santuario
della Madonna della Strà, devia a sud-est, lungo via Argine
Maronari, passa per il centro, abitato di Belfiore dove ritorna
nella strada provinciale di San Lorenzo n. 39.
La prende a sud, passa la chiesa dei SS. Vito e Modesto il casello
n.2 del consorzio di bonifica Zerpano; le località Pascolone,
la Macchina, Casino di Bionde, Torrion di Bionde incontra il canale
Fossa Lunga e lo costeggia a nord fino al ponte Canale. Di qui
prosegue a sud-est per la strada che porta in località
la Casona entra nella corte imbocca la carrareccia che per Ponte
Rotto si immette sulla strada Bassa.
Il limite prosegue verso sud sulla strada Salgarello fino al confine
con il comune di Arcole, lo segue verso nord-est fino ad incrociare
la strada campestre che porta in località la Fabbrica sale
l’argine del torrente Alpone che costeggia a sud sino alla
Guglia della Battaglia di Arcole, passa il ponte a est entra nel
centro abitato di Arcole e attraverso via Rosario, via Pagnego
si immette in via Padovana.
La percorre per un breve tratto verso sud e in località
il Miracolo segue la s. p. Legnaghese passa per Desmontà
e dopo il cimitero di Albaredo D’Adige, a livello del tabernacolo
della Madonna dell’Assunta prende ad est la strada per Santa
Lucia.
Dopo il centro abitato di Santa Lucia, in località Palanetto
piega a nord, al capitello di San Antonio prosegue verso est,
passa per la Campagnola arriva nell’abitato di Veronella
dove incrocia in prossimità della località Strà
il confine comunale di Cologna Veneta. Lo segue verso sudest fino
ad intersecare la strada ferrata in disarmo, che costeggia verso
nord-est passando per la stazione Veneta e attraversa il fiume
Guà.
A livello del casello di San Felice lascia la ferrovia piega a
sud-est prendendo la strada per San Andrea, Prova, Suppiavento
con località Colombarone segue, verso nord, il confine
con la provincia di Vicenza fino alla strada Agugliano San Sebastiano
che segue verso nord-ovest, per San Sebastiano, dove supera il
casello della ferrovia, a livello della cabina Enel di San Sebastiano
prende a nord e attraversa la strada Buche di Maggio. Si immette
sulla strada comunale che verso ovest porta a Baldaria passando
per la Conca, supera il centro abitato di Baldaria incrocia la
s.s. 500, che risale a nord per un breve tratto, per piegare ad
est e attraversare il fiume Guà, sul ponte che si immette
sulla s.p. Nuova Padovana.
La percorre in direzione San Bonifacio, fino al ponte sul fiume
Togna, che costeggia a nord fino ai confini con la provincia di
Vicenza. La delimitazione sale quindi lungo il confine del vicentino
incontrando dopo il territorio di Zimella, quello di San Bonifacio
e dopo Torre di Confine giunti a nord sull’autostrada Serenissima,
la segue verso ovest fino al ponte sul fiume Aldegà, dove
prosegue verso ovest seguendo il confine comunale di San Bonifacio,
fino ad intersecare la strada per San Lorenzo che segue verso
sud fino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello
zuccherificio di San Bonifacio e da qui verso ovest lungo la S.S.
11, fino al punto di partenza.
Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Arcole” devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato
le specifiche caratteristiche. I terreni devono presentare composizione
argillosa o argilloso – sabbiosa.
Per la produzione dei vini indicati con la specificazione, del
nome di vitigno i terreni devono presentare una granulometria
prevalentemente sabbiosa.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell’iscrizione
all’albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura
morbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili. Le viti devono
essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia,
ad esclusione della varietà Garganega per la quale è
consentita l’uso della pergola semplice o doppia, o della
pergoletta aperta. Per vigneti piantati prima dell’approvazione
del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è
consentita l’iscrizione agli albi anche dei vigneti per
un periodo massimo di quindici anni. Trascorso tale periodo, i
vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente
cancellati dai rispettivi albi.
E’ fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale
potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della
vegetazione nell’interfila.
E’ fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l’approvazione
del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata,
un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione
della varietà Garganega per la quale il numero di ceppi
per ettaro non può essere inferiore a 3.000. I sesti d’impianto,
le forme d’allevamento ed i sistemi di potatura, devono
essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia
consentita l’irrigazione di soccorso. La produzione massima
di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà
di viti destinate alla produzione dei vini di cui all’art.
2 e i rispettivi titoli alcolometrici volutici naturali minimi
sono i seguenti:
| VITIGNO |
PROD.MAX-UVA/HA
TONN. |
TITOLO
ALC. VOL. NAT. MINIMO |
| Garganega |
16 |
9,50 |
| Pinot |
13 |
10,00 |
| Pinot
grigio |
13 |
10,00 |
| Chardonnay |
14 |
10,00 |
| Merlot |
15 |
10,00 |
| Cabernet |
14 |
10,00 |
|
Cabernet Sauvignon |
14 |
10,00 |
Le uve Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernets
qualora siano destinate, alla produzione di vini designati con il
termine <<riserva>> devono presentare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva per ettaro
di 12 tonn. per ettaro.
Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno
avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore
dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la
destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente
indicata nella denuncia annuale delle uve.
In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è
ammessa, con provvedimento della regione
Veneto, adottato secondo le procedure di cui all’art. 10 della
legge n. 16411992, ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.
Nelle annate favorevoli quantitativi di uva ottenuti da destinare
alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
<<Arcole>>, devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi. La regione Veneto con proprio
decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale n. 55 dell’8
maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti
massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Arcole>>
inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediatamente
comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali
ed al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo
previsto dall’ottavo comma del presente articolo, saranno
presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione
geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.
Art. 5. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
<<Arcole>> devono essere effettuate all’interno
dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione
delimitata rispettivamente nel precedente art. 3. Nella vinificazione
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti
atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure
con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti
iscritti negli albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a
freddo o altre tecnologie consentite.
E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 2,
in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto
alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore
e varietà di vite e della stessa annata di produzione, per
non oltre il 5% per la complessiva durata dell’invecchiamento.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore
al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti
di cui sopra, ma non il 75 %, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione d’origine controllata per tutta la partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino <<Arcole>>
bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare,
possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo
le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali
e comunitarie.
I mosti ed i vini idonei alla produzione di vino <<Arcole>>
Chardonnay nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare,
possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo
le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali
e comunitarie.
La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo
all’interno del territorio della regione Veneto. I vini a
denominazione di origine controllata <<Arcole>> Cabernet
Sauvignon Cabernet e Merlot, designati con la qualifica <<riserva>>
devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio
di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno a partire
dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
Art. 6. I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
<<Arcole>> Pinot Bianco; colore: giallo paglierino;
odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;sapore: asciutto,
talvolta morbido, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11% vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto
secco netto minimo: 16 g/l;
<<Arcole>> Chardonnay: colore: giallo paglierino;
odore: fine caratteristico, elegante; sapore: asciutto, talvolta
morbido e fine; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
vol; acidità totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo:
16 g/l;
<<Arcole>> Chardonnay frizzante: colore: giallo
paglierino tendente, a volte, al verdognolo, brillante; odore: vinoso
con caratteristico profumo intenso e delicato; sapore: di medio
corpo, armonico, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 10,5% vol. acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
<<Arcole>> Pinot grigio: colore: da giallo paglierino
ad ambrato, talvolta con riflessi ramati; odore: delicato, caratteristico,
fruttato; sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.; acidità
totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 15 g/l;
<<Arcole>> Garganega: colore: giallo paglierino
tendente al verdognolo; odore: vinoso con caratteristico profumo
intenso e delicato; sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidità
totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l;
<<Arcole>> Merlot: colore: rosso rubino se giovane,
tendente al granato se invecchiato; odore: vinoso piuttosto intenso
caratteristico; sapore: asciutto leggermente amarognolo; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol., e 12% vol. nella
versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo:
18 g/l e 22 g/l nella versione riserva;
<<Arcole>> Cabernet Sauvignon: colore: rosso
rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol., e 12% vol.
nella versione riserva; acidità totale minima: 5 g/l; estratto
secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l nella versione riserva;
<<Arcole>> Cabernet: colore: rosso rubino carico,
talvolta tendente al granato; odore: gradevole, con profumo più
intenso se invecchiato; sapore: asciutto, armonico, vellutato se
invecchiato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
vol., e 12% vol. nella versione riserva; acidità totale minima:
5 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l nella versione
riserva;
<<Arcole>> bianco: colore: giallo paglierino
a volte tendente al verdognolo; odore: vinoso con caratteristico
profumo intenso e delicato; sapore: asciutto, di medio corpo, armonico,
leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,5 vol.; acidità totale minima: 5 g/l; estratto secco netto
minimo: 15 g/l;
<<Arcole bianco>> spumante: spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico,
leggermente fruttato; sapore: sapido, caratteristico, delicato,
nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidità totale
minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15 g/l;
<<Arcole>> rosso: colore: rosso rubino; odore:
vinoso, intenso e delicato; sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo:
20 g/l;
<<Arcole>> novello: colore: rosso rubino chiaro;
odore: vinoso intenso fruttato caratteristico con sentore di ciliegia;
sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo; zuccheri riduttori
residui massimo: 6 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11 % vol.; acidità totale minima: 5,5 g/l; estratto secco
netto minimo: 17 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata <<Arcole>>
di cui al presente articolo possono essere elaborati, secondo pratiche
tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono
essere caratterizzati da leggero sentore di legno. E’ facoltà
del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con
proprio decreto, i limiti dell’acidità e dell’estratto
secco.
Art. 7. I vini a denominazione di origine controllata <<Arcole>>
Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una produzione
per ettaro di dodici tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo
di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in
botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva
di <<riserva>>, purché le relative partite siano
specificate nella dichiarazione del raccolto come <<destinate
a riserva>>. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1°
novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art. 8. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione
di origine controllata <<Arcole>> nelle varie tipologie,
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi <<extra>>, <<fine>>, <<scelto>>,
<<selezionato>> e similari. E’ consentito l’uso
di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località,
dalle quali relativamente provengono le uve, è consentito
soltanto in conformità al disposto decreto ministeriale 22
aprile 1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in
caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli
utilizzati
per la denominazione di origine del vino, salve le
norme generali più restrittive.
Nella designazione della tipologia riserva deve figurare
obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve.
Art. 9. Per i vini a denominazione di origine controllata
<<Arcole>> immessi al consumo in contenitori fino a
5 litri, è obbligatorio l’utilizzo delle tradizionali
bottiglie di vetro ed è fatto divieto di usare chiusure di
tipo: corona, strappo, vite e similari. Qualora i vini siano confezionati
in bottiglie di contenuto nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5
litri, è obbligatorio l’uso del tappo raso bocca, salvo
che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è consentito
l’uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme
alla normativa vigente.
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